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DPCM del 3 dicembre 2020: la sintesi degli interventi per la Scuola

lentepubblica.it • 7 Dicembre 2020

dpcm-3-dicembre-2020-scuolaDPCM del 3 dicembre 2020: la sintesi completa della FLC CGIL degli interventi per la Scuola e per il settore della conoscenza.


Il 4 dicembre 2020 è entrato in vigore l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) del 3 dicembre 2020 che prevede specifiche restrizioni finalizzate a ridurre l’impatto della pandemia in corso ormai da mesi nel nostro Paese come in gran parte del mondo.Come già previsto nel precedente dpcm del 3 novembre 2020 le Regioni sono classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità.

Dalla data del 6 dicembre 2020, in base alle varie Ordinanze del Ministro della Salute, le Regioni sono così classificate:

  • Area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
  • Area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
  • Area rossa: Abruzzo.

Tale classificazione potrà subire modifiche a decorrere dal 6 dicembre 2020.

Ricordiamo che il dpcm del 3 dicembre 2020 si applica fino al 15 gennaio 2021.

DPCM del 3 dicembre 2020: la sintesi degli interventi per la Scuola

Per la Scuola cosa cambia?

Aree gialla e arancione

  • l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza. È comunque possibile svolgere attività in presenza
    • qualora sia necessario l’uso di laboratori
    • in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa
  • le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza
  • il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
  • le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
  • le attività di tirocinio relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Area rossa

  • l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria, del primo anno grado della secondaria e dei servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • le attività scolastiche e didattiche delle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado e di tutte le classi della secondaria di II grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
  • è possibile svolgere attività in presenza
    • qualora sia necessario l’uso di laboratori
    • in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza
  • il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni
  • le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
  • le attività di tirocinio relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

 

Fonte: FLC CGIL
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